LE FAVOLOSE REGIE TRAZZERE RENDONO ALLA REGIONE SICILIANA 50 MILIONI DI EURO L’ANNO.

Con la puntata del 7 aprile scorso ho promesso di sbandierare le maniere di agire e di fare, in altre parole sul “modus operandi” del Servizio  Demanio Trazzerale che nel 2008 ha impartito ai Comuni della Sicilia “ordini perentori, categorici e inappellabili”. Così che i Comuni stessi con la loro complicità diventano impeccabilmente la ricca cassa di 50 milioni di euro per la Regione Siciliana. Nessuno può sfuggire al comando del Sindaco di pagare il terreno usurpato delle Regie Trazzere per ottenere una licenza edilizia.

Ecco L’esempio (valido anche per tutti i Comuni  della Sicilia interessati alle Regie Trazzere) della “Circolare firmata dal Servizio Demanio Trazzerale

L’intera lettera è un provvedimento autoritario e violento, prevarica i del 29 febbaio 2008 protocollo 144 per il Comune di Alcamo” .limiti di legge e di società civile regolata dalla nostra Costituzione. Un primo quesito importantissimo è il seguente:

Abbiamo letto che il Servizio Trazzerale ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutti i Comuni in indirizzo sui seguenti punti:

  1. I titoli legali riguardanti il trasferimento di terreni di interesse del Demanio Armentizio redatti da un Notaio e le relative variazioni nei pubblici registri come il Catasto (volture catastali) non sono validi. Sono invece validi gli atti di alienazione redatti dai funzionari delegati (essi sono veri e propri Notai previsti da leggi amministrative) di questo Ufficio. Quindi il Comune deve fare attenzione ed essere  “zelante”  nell’osservare le variazioni dei pubblici registri”.  Bravo Demanio Trazzerale! Per il diritto italiano il Catasto ha solo valore fiscale, vale a dire “fare pagare le tasse sugli immobili (case e terreni) ai proprietari”. Però non esistono leggi (o gli stessi Decreti Assessoriali) che le strade del Catasto sono anche  trazzere armentizie di metri 37,68.

Ecco un decreto esemplare di Castellammare del Golfo

Abbiamo letto: “Vista la Relazione…dell’Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia, dalla quale risulta, in base a numerosi ed inoppugnabili titoli probatori…” Ecco che la Relazione vuole “titoli probatori” e il Catasto non è titolo, ma è solo carta neanche da gabinetto.

Non solo, ma si legifera quando neanche si conoscono i dettati fondamentali della Costituzione italiana.

Articolo 113 Costituzione

“Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [cfr. artt. 24 c.1103 c.1,2125 c.2 ].

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”.

 Vergogna! Quanto meno per l’ignoranza nel legiferare. Impostori! Truffaldini!

Continuando la lettura leggeremo due importanti corollari di un Servizio Trazzerale  comandante impositore senza titolo; illegale,  abusivo, illegittimo e clandestino. Solo io sto scoperchiando  coperchi ben  “chiusi, serrati, sbarrati, ostruiti, sigillati e recintati.”

Ecco i corollari che abbiamo letto e ripeto testualmente: 1)…”la causa di irregolarità è da ricercarsi nelle errate intestazioni del Catasto che non sono probatorie”….Però per rubare denaro a innocenti usurpatori il Catasto è prova inconfutabile, inoppugnabile e incontestabile. “Furfanti e Manigoldi”! ; Infine leggiamo: …”si ritiene opportuno che gli Uffici Tecnici dei Comuni in indirizzo aggiornino, in raccordo con lo scrivente ufficio almeno i Quadri di Unione dei fogli catastali, inserendovi le RR.TT (Regie Trazzere)…. “Ecco il Vangelo dei truffaldini per antonomasia di terre usurpate e avidi di denaro insaziabile”. Spiego subito il perché. Aggiornando i Quadri di Unione con i fogli catastali le nuove strade che non esistevano  nella carta del Catasto del 1929 sono anch’esse strade armentizie di metri 38. “Balordi”! Per non dilungarmi adesso né darò ampia dimostrazione nella prossima imminente puntata

Infine il brano è chiaro ed inequivocabile chi calpesta o vuole edificare o ristrutturare un terreno dichiarato Regia Trazzera deve pagare la falsa usurpazione alla Regione Siciliana. Tutti i Comuni interessati si sono prodigati e adeguati alla circolare del Servizio Demanio Trazzerale in parola.

ECCO UN ESEMPLARE – L’INTERO TERRITORIO DI ALCAMO È UNA TRAZZERA DI METRI 37,68

Con questa carta nel tempo nessuno può sfuggire. Ai  Sindaci è stato ordinato di segnare il passo e far pagare la trazzera prima di assolvere un obbligo inerente alle false Regie Trazzere create dai Decreti Assessoriali a partire dal 1954, senza adeguata pubblicità.

Ecco che il Servizio Demanio Trazzerale “ impartisce, comanda, prescrive  e ordina” al Comune di sorvegliare gli atti dei pubblici registri e non concedere sorta di autorizzazioni edilizie su terreni del demanio armentizio. Ecco il quesito: È lecito che un “Servizio” da ordini al Comune?

Ecco la risposta- Fonte: overview

No, un ente regionale o un suo pubblico servizio non può impartire ordini diretti al Sindaco o al Comune in termini di gerarchia amministrativa. Il Sindaco è un organo elettivo e il Comune ha “autonomia” costituzionale.

In chiusura la Regione non può  rubare soldi con Regi Decreti del 1923 e del 1927 incostituzionali e  con i falsi 690 Decreti Assessoriali, divergenti e forvianti e allargando le strade del Catasto del 1929 e perfino le più moderne strade già censite dallo stesso Catasto come strade Regie, Statali, Comunali e Provinciali senza una adeguata pubblicità. Adesso tanti onesti usurpatori ignari saranno edotti dall’invito dei Sindaci.

Come sopra promesso, con la prossima imminente puntata dimostrerò con carte e documenti alla mano che in territorio di Alcamo sono pure trazzere armentizie le strade moderne riportate dai fogli catastali del 1938.

                                                                  Antonino Messana

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