Le FAVOLOSE REGIE TRAZZERE rendono oggi 50 milioni di euro alla REIONE SICILIANA ESTORTI A INNOCCENTI PROPRIETARI CAPITOLO I-Parte II

CAPOVERSO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al   tempo   stesso,  la  revisione  delle   Regie   Trazzere,

     costituendo  le  stesse  una fonte di incassi  per  la  regione

     siciliana,  attraverso gli oneri di legittimazioni  pagati  dai

     cittadini  interessati, dovrà essere accompagnata  da  adeguata

     disposizione  finanziaria  che  possa  coprire  questi  mancati     

La scorsa puntata del 5 aprile commentando il capoverso in alto impresso del disegno di legge abrogativo delle vecchie larghezze degli 11.500 chilometri di Regie Trazzere che hanno creato il demanio armentizio della Regione Siciliana, ho sostenuto che chiamare le arcaiche strade armentizie semplicemente Regie Trazzere camuffava “dolo” o quantomeno “linguaggio mascherato”. Tanto è vero che soltanto le strade armentizie potevano avere una larghezza di canne 18 e palmi 2 corrispondenti a metri 37 e centimetri 68. Oggi le autostrade hanno corsie di appena 25 metri. Così ho concluso che le trazzere armentizie sono:

1) strade primitive che camminano in linea retta;
2) tracciato viario naturale, incolto e erboso;
3) di grandi piste ove gli armenti nel cammino del corso della transumanza possono mangiare erbe e riposarsi.

Non occorrono scienziati per sostenere e per verificare che le strade del Catasto:
a) non sono strade primitive ma costruite con fondazioni e non camminano in linea retta;
b) il cammino viario non è naturale ed erboso;
c) gli armenti nel cammino non possono riposarsi e cibarsi.
Quindi, 11.500 chilometri di Trazzere sono state ricavati solamente dalla carta catastale sotto riportata. La cifra è astronomica e iperbolica, 10 volte maggiore dei Tratturi di Puglia. Accenno che la transumanza è ricordata pure da Varrone letterato in età Romana e tutt’ora le strade rimaste, lunghissime fino a 250 chilometri sono attraversate in festa. Foggia era la capitale

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10 set, 2024 | News | View Counts (687)
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Come già sappiamo dal 1954 in poi 690 Decreti Assessoriali con le carte del Catasto del 1938 hanno creato il patrimonio armentizio dell’astronomica cifra di 11500 chilometri di almeno due millenni prima di Cristo.

di Antonino Messana

Le mappe sottostanti dimostrano che 11.500 chilometri di Regie Trazzere di trazzere si potevano ricavare unicamente da queste carte.

CARTA IN PRELEVATA DAL SERVIZIO DEMANIO TRAZZERALE

Quest’ultima mappa non mostra differenze rilevanti rispetto alla precedente. Ringrazio chi mi segnala differenze sostanziali.
Per abbondare con le carte, un caro amico molto interessato dei miei studi, che per altro è stato bandiera con i miei studi per due anni abbondanti e poi ha abbandonato, mi ha inviato la sottostante carta prelevata di recente al Servizio Demanio Trazzerale da custodirla gelosamente. Per ringraziarlo gli ho fatto conoscere la superiore mappa del Catasto del 1929 unica e maestra.

Anche in questa non scorgo differenze con le precedenti. Ringrazio chi mi illumina.
Ho già scritto e ripeto il fatto più assurdo che riguarda la lunghezza complessiva delle Trazzere che è stata allungata e gonfiata, portandola a dieci volte maggiore della lunghezza dei Tratturi (vedi Capitolo II-Parte IV pubblicato il 5 marzo 2016). Ma come è possibile ciò? Ripeto che la sola possibilità è scritta nelle carte del catasto sopra riportate. Non esistono altre carte che possono dimostrare il contrario. Il percorso che abbiamo letto è solo astronomico. I 690 Decreti Assessoriali sono “Follie”! Non occorrono altre prove per tenerli in piedi. Solo pazzi, scemi, psicopatici, giustificano dopo 71 anni di fare cassa da 50 milioni di euro l’anno.
Seguono le scalette dei preamboli del disegno di legge abrogativo delle larghezze delle trazzere.

I titoli costitutivi sono le Relazioni di Demanialità che sono false e bugiarde non rispettano leggi e il regolamento (violazioni delle fonti giuridiche). I cammini sono a convenienza senza rispettare i cammini sia del Catasto che della stessa Relazione. In altre parole “predicano bene e razzolano male

Il Catasto italiano è titolo per pagare le imposte terreni e abitazioni non per certificare e vendere Trazzere armentizie larghe quasi metri 38.
Con questi accenni di risposta ai quesiti mossi dai preamboli, ma incisi, allora il disegno di legge parte con oggetto generico vago e molto approssimativo e pure poco convincente e persuasivo in commissione d’esame e studi.
Per altro verso, i 690 Decreti Assessoriali del 1954 sono concreti e però dannosi, tanto che hanno creato un orribile e vergognoso patrimonio armentizio della Regione Siciliana formato di 11.500 chilometri Regie Trazzere armentizie, con atti normativi falsi è infondati tanto che hanno pure disobbedito alle leggi in vigore. E qui casca “’asino”! Entro nel merito.
La Gazzetta Ufficiale del Regno D’Italia del 8 ottobre del 1917 pubblica il decreto legge luogotenenziale n. 1540 relativo al nuovo regime delle trazzere di Sicilia.

ECCO LA GAZZETTA

All’articolo 2 del decreto abbiamo letto: saranno eseguiti In base ai titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sui terreni, l’accertamento, la revisione della consistenza (larghezza e lunghezza della Strada) e la conseguente reintegra…
Questo articolo 2 è ripetuto dal Regio Decreto 30 dicembre 1823 n.3244 e dal Regio Decreto 29 dicembre 1927 n. 2801 che approva il regolamento per l’assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia con quale variazione.
all’articolo 1 recita: “Tutti i titoli, carte ed elenchi dei tratturi e delle trazzere, già compilati in esecuzione delle precedenti regolamenti e comprovanti la pertinenza di tali beni al Demanio dello Stato, continueranno ad avere efficacia giuridica ad ogni effetto…
Replico subito che l’ex Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia, ieri come oggi, non ha né titoli probatori, né carte descrittive, né tracce esistenti sui terreni. Pur tuttavia ha creato, dal 1954, 11.500 chilometri di Trazzere allargando a metri 37 e centimetri 68 le strade di Sicilia ricavate dal Catasto del 1938 e autorizzate da 690 Decreti Assessoriali del tutto infondati. Prendo in esame il Decreto che dichiara della demanialità della trazzera Alcamo-Castellammare Prot. 2/5187 n. 237/390-datato Palermo 2 febbraio 1954, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1954.

ECCO IL DECRETO IN ORIGINALE E CON BOLLO

Comincio con la “Relazione di Demanialità”: VISTA la relazione in data 31.12.952 dell’Ufficio Tecnico Speciale per le trazzere di Sicilia dalla quale risulta, in base a numerosi ed inoppugnabili titoli probatori, che la trazzera Alcamo-Castellammare del Golfo nel tratto ricadente nel territorio dei comuni Alcamo-Castellammare del percorso di circa Km. 9.300 è di pertinenza del demanio Regionale. Licenzio subito le parole “INOPPUGNABILI TITOLI PROBATORI”, nominando gli articoli 24 e 103 della Costituzione. Articolo 24: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi… articolo 113: “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa”…. Pertanto con l’avvento della Costituzione (2 giugno 1946) qualsiasi titolo o atto giuridico buono o cattivo è impugnabile, addirittura con due gradi di giurisdizione. Quindi il Decreto in parola già è falso, furfantesco, ingannatorio e vergognoso, come dimostrerò vuole impaurire e raggirare poveri innocenti usurpatori di porzioni di Regie Trazzere.
Adesso analizziamo: VISTO il R.D. 30.12.1923, n. 3244 sul regime delle trazzere.


Qui non ci piove! Per procedere all’accertamento e alla revisione della consistenza delle trazzere occorrono titoli probatori, carte, elenchi e tracce sui terreni o altro elemento possibile a mio giudizio sempre compatibile.
È la volta dell’articolo 2 (non nominato nel Decreto Assessoriale che è importante da leggere) e dell’articolo 3: VISTO l’art. 3 del R.D. 1927 n°2801;
R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801 (1). Approvazione del regolamento per l’assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1928, n. 49.
TITOLO I Della consistenza e dell’assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere Capo I Accertamento e revisione della consistenza

1. Tutti i titoli, carte ed elenchi dei tratturi e delle trazzere, già compilati in esecuzione delle precedenti norme regolamentari e comprovanti la pertinenza di tali beni al Demanio dello Stato, continueranno ad avere efficacia giuridica ad ogni effettoLe aggiunte, variazioni e diminuzioni da apportarsi agli elenchi suddetti sono disposti dal Ministero dell’economia nazionale ed hanno luogo mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali delle province interessate.

2. Ai fini dell’art. 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, i Comuni, gli altri Enti, e tutti coloro cui sia nota l’esistenza di tratturi, di trazzere, e di usurpazioni o di occupazioni su di essi esistenti, nel termine di mesi due dalla pubblicazione di apposito avviso nel Foglio degli annunzi legali, possono presentare al Commissariato della reintegra, ed all’Ufficio tecnico speciale, sia direttamente, sia per mezzo del Podestà e degli Uffici finanziari locali, le proposte che ritengono opportune e gli elementi e documenti di cui sono in possesso. Agli uffici pubblici è fatto obbligo di dare notizia al Commissariato di reintegra dei tratturi e all’Ufficio tecnico speciale di tutti i documenti riguardanti i tratturi e le trazzere, che siano conservati nei loro archivi, affinché possano trarsi copie autentiche da concentrarsi presso l’Archivio della dogana delle pecore, per quanto riguarda i tratturi, e presso l’Ufficio tecnico speciale, per quanto si riferisce alle trazzere.

3. In base agli elementi di cui all’art. 2 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, formate in occasione di precedenti accertamenti, ed a quelli raccolti ed accertati a norma dell’articolo precedente, il Commissariato per la reintegra dei tratturi e l’Ufficio tecnico speciale per le trazzere procedono:

a) alla generale revisione ed aggiornamento delle piante geometriche già ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 6;

b) alla identificazione, al rilevamento ed alle altre operazioni necessarie per la delimitazione, terminazione, trasformazione ed assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere, per i quali non sussistano precedenti piani di sistemazione (sia stata, o non accertata anteriormente la demanialità), ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo

7. Per i tratturi e la trazzera di nuovo accertamento non potrà procedersi ai lavori di identificazione e sistemazione, se non sia stata previamente accertata e dichiarata la demanialità. 15 Restano ferme le operazioni di revisione, reintegra e sistemazione definitiva…

Anche per questa norma regolamentare occorro: titoli, carte ed elenchi ed a quelli raccolti ed accertati a norma dell’articolo precedente, il Commissariato per la reintegra dei tratturi e l’Ufficio tecnico speciale per le trazzere procedono: a) alla generale revisione ed aggiornamento delle piante geometriche …

L’Assessore DECRETA
È dichiara la demanialità della trazzera Alcamo-Castellammare del Golfo nel tratto ricadente nel territorio dei comuni di Alcamo-Castellammare che attraversa le località indicate nella relazione in data 31.12.1952 dell’Ufficio Tecnico Speciale per le trazzere di Sicilia, ed è autorizzato l’Ufficio stesso ad accertare la consistenza della trazzera medesima.
Palermo 2 FEB. 1954                       F.to G. Germanà

A chiare lettere abbiamo letto che il Decreto Assessoriale visti gli articoli dei Regi Decreti del 1923 e 1927 che come già sappiamo per procedere ad accertare la consistenza delle Regie Trazzere occorrono: titoli probatori, le carte, elenchi e tracce a tal fine i titoli probatori ecc., ecc., li dovremmo trovare nelle Relazioni di Demanialità del 31.12.1952 dichiarati vergognosamente inoppugnabili.
Mi fermo qui per stanchezza e per accorciare la lettura, però non mi arrendo. Quindi adesso propongo una lucidissima pagina del mio primissimo maestro architetto Luigi Santagati che mostra a chiare lettere la radiografia dell’operato dell’Ufficio Tecnico Speciale per le Ufficio Trazzere.



FONTE: Santagati Luigi– Viabilità e topografia della Sicilia Antica. Volume I. La Sicilia del 1720 secondo Samuel von Schmettau ed altri geografi e storici del suo tempo, Assessorato regionale siciliano ai BB CC AA, Caltanissetta 2006.
In anteprima propongo al lettore la Relazione di Demanialità della Regia Trazzera n°390 Alcamo-Castellammare come un esempio di dimostrazione dei titoli di probanti ricercati e se sono ex lege. Rimando così il mio commento alla prossima puntata.

ECCO LA RELAZIONE ORIGINALE della REGIA TRAZZERA ALCAMO-CASTELLAMMARE DEL GOLFO




ANTONINO MESSANA

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